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La sicurezza negli ambienti di lavoro

COSA DICONO LE LEGGI


La sicurezza di ogni ambiente di lavoro è tutelata per legge e si possono trovare i riferimenti normativi qui:
• Nella Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce i principi generali (in particolare l’art. 32);
• Nel codice civile, il quale sancisce l’obbligo al risarcimento del danno dal datore di lavoro al lavoratore infortunatosi sul posto di lavoro;
• Nelle leggi ordinarie tra le quali: n.300/1970 (statuto dei lavoratori) n.833/78 (istituzione del servizio sanitario nazionale) DPR 547/95 e DPR 303/94. Nel 1994 con questa legge si sono applicate in Italia una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.


La costituzione
L’art 32. della Costituzione della Repubblica Italiana così recita:
La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Più avanti, l’art. 35 tutela il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni” e con l’art.
38
si prevede che tutti i lavoratori abbiano diritto (“che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, individualità, e vecchiaia”).

Il codice civile

Nel codice civile troviamo almeno due articoli importanti per la sicurezza sul lavoro:
Articolo 2050: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato
tutte le misure idonee a evitare il danno
”. Articolo 2087: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fsica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.